Art. 38. Opere di bonifica (programma 3.1.1.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni per l'anno 1990. 2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al cap. 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.