Art. 38.
                 Opere di bonifica (programma 3.1.1.)
 
   1.  Per le finalita' previste dall'art. 2 della legge regionale 27
novembre 1981, n. 79, e' autorizzata la  spesa  complessiva  di  lire
5.000 milioni per l'anno 1990.
   2.  Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al cap. 7046
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990.