Art. 4. Recupero edilizio (programma 1.2.5.) 1. Per le finalita' previste dagli articoli 13, lettere b), c) e d), e 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1989. 2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al cap. 2624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990. 3. Per le finalita' previste dall'art. 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1989 e lire 400 milioni per l'anno 1990. 4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al cap. 2634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.