Art. 4.
                 Recupero edilizio (programma 1.2.5.)
 
   1.  Per  le finalita' previste dagli articoli 13, lettere b), c) e
d), e 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e'  autorizzata
la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1989.
   2.  Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al cap. 2624
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990.
   3. Per le finalita' previste dall'art. 12 della legge regionale 26
ottobre 1987, n. 34, e' autorizzata la spesa complessiva di lire  600
milioni,  suddivisa  in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1989 e
lire 400 milioni per l'anno 1990.
   4.  Il  predetto  onere di lire 600 milioni fa carico al cap. 2634
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990.