Art. 43. Contributi sugli interessi per investimenti delle imprese industriali (programma 3.2.2.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l'art. 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 ed integrato con l'art. 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, e' autorizzato, nell'anno 1988, il limite di impegno di lire 3.000 milioni. 2. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997. 3. L'onere complessivo di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al cap. 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.