Art. 43.
                      Contributi sugli interessi
    per investimenti delle imprese industriali (programma 3.2.2.)
 
   1.  Per le finalita' previste dall'art. 1 della legge regionale 11
novembre 1965, n. 25,  come  sostituito  con  l'art.  1  della  legge
regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l'art. 40 della legge
regionale 23 luglio 1984, n. 30 ed  integrato  con  l'art.  17  della
legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, e' autorizzato, nell'anno 1988,
il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
   2.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
   3.  L'onere complessivo di lire 9.000 milioni, corrispondente alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990,  fa  carico  al
cap.  7730  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.