Art. 44. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese industriali (programma 3.2.2.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e' autorizzato nell'anno 1988, per quanto riguarda il settore industriale, il limite di impegno di lire 2.000 milioni. 2. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992. 3. L'onere complessivo di lie 6.000 milioni, corrispondente alle annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al cap. 7750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 4. Le annualita' autorizzate per gli anni 1991 e 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.