Art. 44.
     Operazioni di locazione finanziaria alle imprese industriali
                          (programma 3.2.2.)
 
   1.  Per  le finalita' previste dall'art. 1 della legge regionale 6
dicembre 1976, n. 63,  e'  autorizzato  nell'anno  1988,  per  quanto
riguarda  il  settore industriale, il limite di impegno di lire 2.000
milioni.
   2.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.
   3.  L'onere  complessivo di lie 6.000 milioni, corrispondente alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990,  fa  carico  al
cap.  7750  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   4.  Le  annualita'  autorizzate  per  gli anni 1991 e 1992 faranno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.