Art. 48.
 
Contributi a Comuni per apprestamento aree produttive di interesse
   comunale nei territori montani (programma 3.2.3.)
   1.  Per le finalita' previste dall'art. 1 della legge regionale 19
agosto 1969,  n.  31,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e
dall'art.  33  della  legge  regionale  29  giugno  1983, n. 70, come
modificato dall'art. 21, comma  secondo,  della  legge  regionale  23
luglio 1984, n. 30, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000
milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno  degli
anni  1988 e 1989, specificatamente destinata all'apprestamento delle
aree produttive  previste  dagli  strumenti  urbanistici  dei  Comuni
situati  nei  territori  montani,  per  la  realizzazione di opere ed
impianti infrastrutturali a cio' necessari.
   2.  Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al cap. 7830
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.