Art. 48. Contributi a Comuni per apprestamento aree produttive di interesse comunale nei territori montani (programma 3.2.3.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, come modificato dall'art. 21, comma secondo, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, specificatamente destinata all'apprestamento delle aree produttive previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni situati nei territori montani, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali a cio' necessari. 2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al cap. 7830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.