Art. 49. Centri di servizi e di innovazione industriale (programmi 3.2.1. e 3.2.4.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 6 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1989. 2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al cap. 7653 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990. 3. Per le finalita' previste dall'art. 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e' autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1989. 4. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al cap. 7686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990. 5. Per le finalita' previste dall'art. 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, e' autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1988. 6. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al cap. 7892 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.