Art. 49.
            Centri di servizi e di innovazione industriale
                     (programmi 3.2.1. e 3.2.4.)
 
   1.  Per le finalita' previste dall'art. 6 della legge regionale 31
ottobre 1986, n. 45, e' autorizzata la spesa di lire 800 milioni  per
l'anno 1989.
   2.  Il  predetto  onere di lire 800 milioni fa carico al cap. 7653
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990.
   3.  Per le finalita' previste dall'art. 5 della legge regionale 31
ottobre 1986, n. 45, e' autorizzata la spesa di lire 700 milioni  per
l'anno 1989.
   4.  Il  predetto  onere di lire 700 milioni fa carico al cap. 7686
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990.
   5.  Per le finalita' previste dall'art. 7 della legge regionale 24
gennaio 1983, n. 10, e' autorizzata la spesa di lire 400 milioni  per
l'anno 1988.
   6.  Il  predetto  onere di lire 400 milioni fa carico al cap. 7892
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.