Art. 5. Salvaguardia dei centri storici (programma 1.1.2.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 1, comma secondo, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, e' autorizzato, nell'anno 1988, il limite di impegno di lire 300 milioni. 2. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007. 3. L'onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al cap. 2672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.