Art. 5.
          Salvaguardia dei centri storici (programma 1.1.2.)
 
   1.  Per  le  finalita'  previste dall'art. 1, comma secondo, della
legge regionale 10 gennaio 1983,  n.  2,  e'  autorizzato,  nell'anno
1988, il limite di impegno di lire 300 milioni.
   2.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
   3.  L'onere  di  lire  900 milioni, corrispondente alle annualita'
autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa  carico  al  cap.  2672
dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.