Art. 50.
       Consori garanzia fidi tra le piccole imprese industriali
                          (programma 3.2.2.)
 
   1.  Per le finalita' previste dalla legge regionale 6 luglio 1970,
n. 25, - come integrata con l'art. 25 della legge regionale 23 luglio
1984,  n.  30,  -  e'  autorizzata la spesa complessiva di lire 2.200
milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per l'anno 1988 e
di lire 1.000 milioni per l'anno 1989.
   2.  Il predetto onere di lire 2.200 milioni fa carico al cap. 7739
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   3. Per le finalita' e con le modalita' previste dalla citata legge
regionale 6  luglio  1970,  n.  25,  l'amministrazione  regionale  e'
autorizzata,  inoltre,  ad  integrare  il  fondo rischi del consorzio
denominato "Con.Fi.Di. San Daniele", costituito fra  le  aziende  del
settore della lavorazione del prosciutto.
   4.  Gli  oneri  derivanti dall'applicazione del comma terzo, fanno
carico al medesimo cap. 7739 dello stato di  previsione  della  spesa
del  bilancio  pluriennale  per gli anni 1988-1990 e del bilancio per
l'anno 1988.