Art. 50. Consori garanzia fidi tra le piccole imprese industriali (programma 3.2.2.) 1. Per le finalita' previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, - come integrata con l'art. 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, - e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per l'anno 1988 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1989. 2. Il predetto onere di lire 2.200 milioni fa carico al cap. 7739 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 3. Per le finalita' e con le modalita' previste dalla citata legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, l'amministrazione regionale e' autorizzata, inoltre, ad integrare il fondo rischi del consorzio denominato "Con.Fi.Di. San Daniele", costituito fra le aziende del settore della lavorazione del prosciutto. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma terzo, fanno carico al medesimo cap. 7739 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.