Art. 51. Risorse estrattive (programma 3.2.5.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al cap. 7964 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 3. Per le finalita' previste dall'art. 5 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al cap. 7968 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 5. Per le finalita' previste dall'art. 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al cap. 7969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.