Art. 51.
                Risorse estrattive (programma 3.2.5.)
 
   1.  Per le finalita' previste dall'art. 3 della legge regionale 1
aprile 1985, n. 14, per iniziative da realizzare nelle  aree  di  cui
all'art.  10  della legge 11 novembre 1982, n. 828, e' autorizzata la
spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione  di  lire
100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
   2.  Il  predetto  onere di lire 200 milioni fa carico al cap. 7964
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   3.  Per le finalita' previste dall'art. 5 della legge regionale 1
aprile 1985, n. 14, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000
milioni,  suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli
anni 1988 e 1989.
   4.  Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al cap. 7968
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   5.  Per le finalita' previste dall'art. 3 della legge regionale 1
aprile 1985, n. 14, per iniziative da realizzare nelle  aree  di  cui
all'art.  9  della  legge 11 novembre 1982, n. 828, e' autorizzata la
spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione  di  lire
100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
   6.  Il  predetto  onere di lire 200 milioni fa carico al cap. 7969
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.