Art. 52.
             Credito di esercizio alle imprese artigiane
                         (programma 3.2.10.)
 
   1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Ente
per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia  Giulia  (E.S.A.)
un  contributo  straordinario di lire 10.000 milioni per le finalita'
di cui all'art. 2, comma terzo, punto 1,  della  legge  regionale  18
ottobre 1965, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.
   2.  Per  le  finalita' previste dal comma primo, e' autorizzata la
spesa complessiva di lire 10.000 milioni,  suddivisa  in  ragione  di
lire  2.000  milioni  per  l'anno  1988  e  di lire 4.000 milioni per
ciascuno degli anni 1989 e 1990.
   3. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al cap. 8453
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.