Art. 52. Credito di esercizio alle imprese artigiane (programma 3.2.10.) 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.) un contributo straordinario di lire 10.000 milioni per le finalita' di cui all'art. 2, comma terzo, punto 1, della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per le finalita' previste dal comma primo, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1988 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 3. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al cap. 8453 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.