Art. 53.
                 Operazioni di locazione finanziaria
              alle imprese artigiane (programma 3.2.10.)
 
   1.  Per  le  finalita'  previste  dagli articoli 7 e 8 della legge
regionale 28 aprile  1978,  n.  30,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  e'  autorizzato, nell'anno 1988, il limite d'impegno di
lire 3.000 milioni.
   2.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.
   3.  L'onere complessivo di lire 9.000 milioni, corrispondente alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990,  fa  carico  al
cap.  8452  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   4.  Le  annualita'  autorizzate  per  gli anni 1991 e 1992 faranno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.