Art. 53. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese artigiane (programma 3.2.10.) 1. Per le finalita' previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni e' autorizzato, nell'anno 1988, il limite d'impegno di lire 3.000 milioni. 2. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992. 3. L'onere complessivo di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al cap. 8452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 4. Le annualita' autorizzate per gli anni 1991 e 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.