Art. 54.
           Contributi in conto capitale sugli investimenti
             delle imprese artigiane (programma 3.2.10.)
 
   1. Per le finalita' previste dall'art. 12 della legge regionale 23
luglio 1984, n. 30, come modificato ed integrato  dal  Capo  I  della
legge  regionale  13  dicembre 1985, n. 48, e' autorizzata per l'anno
1988 la spesa di lire 1.000 milioni per incentivi  agli  investimenti
delle  imprese  artigianali, da realizzare nelle aree di cui all'art.
10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
   2.  Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al cap. 8457
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   3.  Per le finalita' previste dall'art. 2 della legge regionale 13
dicembre 1985, n. 48, e' autorizzata la spesa di lire  1.000  milioni
per l'anno 1988.
   4.  Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al cap. 8460
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.