Art. 54. Contributi in conto capitale sugli investimenti delle imprese artigiane (programma 3.2.10.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come modificato ed integrato dal Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, e' autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 1.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali, da realizzare nelle aree di cui all'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828. 2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al cap. 8457 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 3. Per le finalita' previste dall'art. 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1988. 4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al cap. 8460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.