Art. 56.
                Consorzi artigiani (programma 3.2.9.)
 
   1. Per le finalita' previste dall'art. 25 della legge regionale 18
novembre 1987, n. 38, e' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per
l'anno 1988.
   2.  Il  predetto  onere di lire 150 milioni fa carico al cap. 8352
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.