Art. 56. Consorzi artigiani (programma 3.2.9.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 25 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38, e' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1988. 2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al cap. 8352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.