Art. 57.
                interventi a favore della cooperazione
                     (programmi 2.2.1. e 3.4.3.)
 
   1.  Per le finalita' previste dall'art. 4, lettera e), della legge
regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e' autorizzata la spesa di lire 500
milioni per l'anno 1989.
   2.  Il  predetto  onere di lire 500 milioni fa carico al cap. 8542
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990.
   3. Per le finalita' previste dal Titolo IV della legge regionale 7
agosto 1985, n. 32, e' autorizzata la spesa complessiva di  lire  450
milioni,  suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli
anni dal 1988 al 1990.
   4.  Il  predetto  onere di lire 450 milioni fa carico al cap. 5485
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.