Art. 57. interventi a favore della cooperazione (programmi 2.2.1. e 3.4.3.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 4, lettera e), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1989. 2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al cap. 8542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990. 3. Per le finalita' previste dal Titolo IV della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. 4. Il predetto onere di lire 450 milioni fa carico al cap. 5485 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.