Art. 59. Contributi annui costanti agli operatori commerciali (programma 3.4.2.) 1. Per le finalita' previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzato, nell'anno 1988, un limite di impegno di lire 2.000 milioni. 2. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997. 3. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al cap. 8787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.