Art. 59.
         Contributi annui costanti agli operatori commerciali
                          (programma 3.4.2.)
 
   1.  Per le finalita' previste dalla legge regionale 8 aprile 1982,
n. 25,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'  autorizzato,
nell'anno 1988, un limite di impegno di lire 2.000 milioni.
   2.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
   3.  L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990,  fa  carico  al
cap.  8787  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno
carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni  medesimi.