Art. 6.
  Acquisto obbligazioni della Sezione autonoma del Credito fondiario
        della Cassa di risparmio di Gorizia (programma 3.3.1.)
 
   1.   L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad  acquistare
obbligazioni della sezione autonoma del credito fondiario della Cassa
di  Risparmio  di Gorizia fino ad un ammontare di spesa di lire 6.000
milioni, a condizione che le obbligazioni medesime  siano  costituite
in  serie  speciale  e  siano  rimunerate  con  l'interesse che sara'
autorizzato dalla Banca d'italia.
   2.  La  provvista  di  cui  al comma primo, integrato da ulteriore
provvista della sezione autonoma del credito fondiario della Cassa di
Risparmio  di  Gorizia,  e'  finalizzato al finanziamento del settore
dell'edilizia abitativa.
   3.  L'assessore  alle  finanze,  previa deliberazione della giunta
regionale, e' autorizzato a stipulare con la Cassa  di  Risparmio  di
Gorizia  apposita convenzione al fine di disciplinare le modalita' di
attuazione di quanto previsto al presente articolo.
   4.  Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000
milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
   5.  Il  predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico
al cap. 1373 dello stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990.