Art. 6. Acquisto obbligazioni della Sezione autonoma del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia (programma 3.3.1.) 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad acquistare obbligazioni della sezione autonoma del credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia fino ad un ammontare di spesa di lire 6.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano rimunerate con l'interesse che sara' autorizzato dalla Banca d'italia. 2. La provvista di cui al comma primo, integrato da ulteriore provvista della sezione autonoma del credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia, e' finalizzato al finanziamento del settore dell'edilizia abitativa. 3. L'assessore alle finanze, previa deliberazione della giunta regionale, e' autorizzato a stipulare con la Cassa di Risparmio di Gorizia apposita convenzione al fine di disciplinare le modalita' di attuazione di quanto previsto al presente articolo. 4. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 5. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al cap. 1373 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.