Art. 60. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese commerciali (programma 3.4.2.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzato, nell'anno 1988, per quanto riguarda il settore commerciale, il limite d'impegno di lire 600 milioni. 2. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992. 3. L'onere complessivo di lire 1.800 milioni, corrispondente alle annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al cap. 8798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 4. Le annualita' autorizzate per gli anni 1991 e 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.