Art. 62.
            Contributi a favore delle strutture turistiche
                     (programmi 3.5.1. e 3.5.2.)
 
   1.  Per le finalita' previste dall'art. 2, lettera c), della legge
regionale 25 agosto  1965,  n.  16,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno
1988.
   2.  Il  predetto  onere di lire 500 milioni fa carico al cap. 8910
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   3.  Per  le  finalita'  previste  dagli articoli 1 e 10- bis della
legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni  ed
integrazioni, e' autorizzato, nell'anno 1988, il limite di impegno di
lire 500 milioni.
   4.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
   5.  L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990,  fa  carico  al
cap.  8917  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   6. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
   7.  Per  le  finalita'  previste  dagli articoli 1 e 5 della legge
regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dalla  legge
regionale  23  agosto 1985, n. 42, e' autorizzato, nell'anno 1988, il
limite d'impegno di lire 2.000 milioni.
   8.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
   9.  L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990,  fa  carico  al
cap.  8922  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   10.  Le  annualita'  autorizzate  per  gli  anni  dal 1991 al 2007
faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per  gli  anni
medesimi.
   11.   L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad  assegnare
all'Azienda autonoma  di  cura,  soggiorno  e  turismo  della  Carnia
centrale  un  contributo  di  lire 500 milioni a sostegno delle spese
necessarie per il completamento del complesso termale di Arta  Terme.
   12.  A  tal  fine,  e'  autorizzata  la  spesa di lire 500 milioni
nell'anno 1988.
   13.  Il  predetto onere di lire 500 milioni fa carico al cap. 8871
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.