Art. 63.
                 Strutture per la nautica da diporto
                          (programma 3.5.3.)
 
   1.  Per le finalita' previste dall'art. 2, lettera d), della legge
regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato  dall'art.  1  della
legge  regionale  23  agosto  1984,  n.  42,  e' autorizzata la spesa
complessiva di lire 20.000  milioni  suddivisa  in  ragione  di  lire
10.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
   2. Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al cap. 9020
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990.