Art. 63. Strutture per la nautica da diporto (programma 3.5.3.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 2, lettera d), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 2. Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al cap. 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.