Art. 64. Attivita' speleologica (programma 3.5.3.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 3, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1989. 2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.