Art. 64.
              Attivita' speleologica (programma 3.5.3.)
 
   1.  Per le finalita' previste dall'art. 3, lettera c), della legge
regionale 25 agosto  1965,  n.  16,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno
1989.
   2.  Il  predetto  onere di lire 200 milioni fa carico al cap. 9001
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990.