Art. 65. Contributi pluriennali alle imprese di spedizione e di autotrasporto (programma 1.3.3.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, cosi' come modificato dall'art. 36 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, e' autorizzato, nell'anno 1988, il limite d'impegno di lire 200 milioni. 2. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997. 3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al cap. 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi. 5. Per le finalita' previste dall'art. 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, e' autorizzato, nell'anno 1988, il limite d'impegno di lire 80 milioni. 6. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997. 7. L'onere complessivo di lire 240 milioni, corrispondente alle annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al cap. 3553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 8. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.