Art. 65.
          Contributi pluriennali alle imprese di spedizione
                e di autotrasporto (programma 1.3.3.)
 
   1.  Per  le finalita' previste dall'art. 4 della legge regionale 7
gennaio 1985, n. 4, cosi' come modificato dall'art.  36  della  legge
regionale  14  agosto 1987, n. 22, e' autorizzato, nell'anno 1988, il
limite d'impegno di lire 200 milioni.
   2.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
   3.  L'onere  complessivo  di lire 600 milioni, corrispondente alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990,  fa  carico  al
cap.  3550  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
   5. Per le finalita' previste dall'art. 26 della legge regionale 14
agosto 1987,  n.  22,  e'  autorizzato,  nell'anno  1988,  il  limite
d'impegno di lire 80 milioni.
   6.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 80
milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
   7.  L'onere  complessivo  di lire 240 milioni, corrispondente alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990,  fa  carico  al
cap.  3553  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   8. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.