Art. 67.
                    Scuola-bus (programma 1.3.4.)
 
   1. Per le finalita' previste dall'art. 65 della legge regionale 21
ottobre 1986, n.  41,  e'  autorizzato,  nell'anno  1988,  il  limite
d'impegno di lire 500 milioni.
   2.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.
   3.  L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990,  fa  carico  al
cap.  3605  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   4.  Le  annualita'  autorizzate  per  gli anni 1991 e 1992 faranno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.