Art. 68. Trasporti speciali e straordinari (programma 1.3.5.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 60 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1988. 2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al cap. 3655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.