Art. 68.
         Trasporti speciali e straordinari (programma 1.3.5.)
 
   1. Per le finalita' previste dall'art. 60 della legge regionale 21
ottobre 1986, n. 41, e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni  per
l'anno 1988.
   2.  Il  predetto  onere di lire 200 milioni fa carico al cap. 3655
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.