Art. 69.
               Piani per il traffico (programma 1.3.3.)
 
   1. Per le finalita' previste dall'art. 11 della legge regionale 21
ottobre 1986, n. 41, l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a
concedere ai comuni, compresi nel decreto del Presidente della Giunta
regionale previsto nell'art. 11 medesimo, contributi per la redazione
dei piani per il traffico.
   2.  Le  domande  per la concessione dei contributi dovranno essere
presentate alla direzione regionale  della  viabilita',  trasporti  e
traffici,  porti  ed attivita' emporiali entro il 31 marzo di ciascun
anno.
   3.  La  misura dei contributi non puo' superare il 60% della spesa
ritenuta ammissibile per la redazione dei singoli piani.
   4.  Per  le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa
complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in  ragione  di  lire  150
milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
   5.  Il  predetto  onere di lire 300 milioni fa carico al cap. 3530
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.