Art. 69. Piani per il traffico (programma 1.3.3.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai comuni, compresi nel decreto del Presidente della Giunta regionale previsto nell'art. 11 medesimo, contributi per la redazione dei piani per il traffico. 2. Le domande per la concessione dei contributi dovranno essere presentate alla direzione regionale della viabilita', trasporti e traffici, porti ed attivita' emporiali entro il 31 marzo di ciascun anno. 3. La misura dei contributi non puo' superare il 60% della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dei singoli piani. 4. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 5. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al cap. 3530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.