Art. 7.
                  Edilizia rurale (programma 1.1.1.)
 
   1.  Per  le  finalita' previste dagli articoli 89 e 94 della legge
regionale 1 settembre 1982, n. 75, e' autorizzato,  nell'anno  1988,
il limite d'impegno di lire 200 milioni.
   2.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
   3.  L'onere  complessivo  di lire 600 milioni, corrispondente alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990,  fa  carico  al
cap.  2616  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.