Art. 70. Comunita' montane (programmi 0.7.1. e 2.3.7.) 1. Per le finalita' previste dagli articoli 5 e 27, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al cap. 2101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990. 3. Per le finalita' previste dall'art. 47 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1989. 4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al cap. 6144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.