Art. 70.
            Comunita' montane (programmi 0.7.1. e 2.3.7.)
 
   1.  Per  le  finalita' previste dagli articoli 5 e 27, lettera a),
della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e' autorizzata  la  spesa
complessiva  di  lire  100  milioni,  suddivisa in ragione di lire 50
milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
   2.  Il  predetto  onere di lire 100 milioni fa carico al cap. 2101
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990.
   3. Per le finalita' previste dall'art. 47 della legge regionale 28
gennaio 1987, n. 3, e' autorizzata la spesa di lire 500  milioni  per
l'anno 1989.
   4.  Il  predetto  onere di lire 500 milioni fa carico al cap. 6144
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990.