Art. 71.
          Interventi straordinari a favore degli Enti locali
                     (programmi 0.6.2. e 1.2.5.)
 
   (Commi da 1. a 7. omessi, in quanto oggetto di rinvio da parte del
Governo).
   8. Per le finalita' previste dall'art. 46 della legge regionale 28
gennaio 1987, n. 3, e' autorizzata la spesa di lire 100  milioni  per
l'anno 1988.
   9.  Il  predetto  onere di lire 100 milioni fa carico al cap. 1904
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   10.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata ad assegnare un
finanziamento straordinario di lire 50 milioni al  comune  di  Osoppo
per l'esecuzione dei necessari lavori di ripristino del complesso del
"Tiro a segno", da restituire all'originaria destinazione.
   11.  A  tal  fine  e'  autorizzata la spesa di lire 50 milioni per
l'anno 1988.
   12.  Il  finanziamento di cui al comma dieci potra' essere erogato
in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il comune  di  Osoppo  e'
tenuto, a pena di decadenza del beneficio, con conseguente obbligo di
restituire le somme introitate, a presentare il  rendiconto  relativo
all'impiego  del finanziamento erogato entro il termine stabilito dal
provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre  del
secondo anno successivo a quello di erogazione.
   13.  Il  predetto  onere di lire 50 milioni fa carico al cap. 2992
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.