Art. 75. Ulteriori modifiche della legge regionale 1 settembre 1987, n. 29 (programma 1.1.1.) 1. All'art. 8, comma primo, della legge regionale 1 settembre 1987, n. 29, la locuzione "lire 2.500 milioni" e' sostituita con la locuzione "lire 2.700 milioni", e le lettere b) e c) - gia' sostituite con l'art. 21 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38 - sono sostituite dalle seguenti: " b) all'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste: lire 1.350 milioni; c) all'Istituto autonomo per le case popolari di Udine: lire 700 milioni". 2. Per le finalita' di cui all'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1987, n. 29, e' autorizzato, nell'anno 1988, l'ulteriore limite d'impegno di lire 200 milioni. 3. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2003. 4. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al cap. 2632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 5. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.