Art. 75.
  Ulteriori modifiche della legge regionale 1 settembre 1987, n. 29
                          (programma 1.1.1.)
 
  1.  All'art.  8,  comma  primo,  della legge regionale 1 settembre
1987, n. 29, la locuzione "lire 2.500 milioni" e' sostituita  con  la
locuzione  "lire  2.700  milioni",  e  le  lettere  b)  e  c)  - gia'
sostituite con l'art. 21 della legge regionale 18 novembre  1987,  n.
38 - sono sostituite dalle seguenti:
   "  b)  all'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste: lire
1.350 milioni;
    c)  all'Istituto autonomo per le case popolari di Udine: lire 700
milioni".
   2.  Per  le  finalita'  di cui all'art. 1 della legge regionale 1
settembre 1987, n. 29, e' autorizzato,  nell'anno  1988,  l'ulteriore
limite d'impegno di lire 200 milioni.
   3.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2003.
   4.  L'onere  complessivo  di lire 600 milioni, corrispondente alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990,  fa  carico  al
cap.  2632  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   5. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 2003 faranno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.