Art. 76.
          Manutenzione opere realizzate dagli Enti soppressi
                          (programma 0.6.1.)
 
   1.  E' prorogato al 31 dicembre 1989 il termine previsto dall'art.
5, comma terzo, della legge regionale 22 dicembre 1980, n.  70,  come
modificato  dall'art.  5,  comma  secondo,  della  legge  regionale 6
dicembre 1983, n. 83, e dall'art. 44 della legge regionale 11  agosto
1986, n. 33.
   2. L'amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere, fino al
termine di cui al comma primo, l'onere finanziario necessario per  le
opere  di  manutenzione straordinaria di carattere conservativo degli
edifici di culto a suo tempo realizzati nei compendi immobiliari gia'
in proprieta' e comunque gestiti dagli enti soppressi di cui all'art.
1 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.
   3. Per l'erogazione del finanziamento si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986,  n.
46.
   4.  A  tal  fine  e'  autorizzata la spesa complessiva di lire 400
milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno  degli
 
anni 1988 e 1989.
   5.  Il  predetto  onere di lire 400 milioni fa carico al cap. 1230
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   6.  Per  le finalita' di cui all'art. 34, comma terzo, della legge
regionale 6  agosto  1985,  n.  30,  l'amministrazione  regionale  e'
autorizzata   ad  assumere,  a  proprio  carico,  in  attesa  che  vi
provvedano le competenti amministrazioni statali, gli  oneri  per  il
pagamento  delle  somme  dalle  stesse ancora ad ogni titolo dovute a
fronte dei mutui contratti dagli enti soppressi di cui al citato art.
34  della  legge  regionale  6  agosto  1985,  n. 30, richieste dagli
istituti creditori per la liberazione delle ipoteche.
   7.  I  pagamenti  di cui al comma sesto potranno essere disposti a
valere sulle aperture di credito di cui all'ultimo comma dell'art. 16
della  legge  regionale 22 dicembre 1980, n. 70, modificato dall'art.
10 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83.
   8.  Gli  oneri  derivanti dall'applicazione del comma sesto, fanno
carico al cap.  1271  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno
1988.