Art. 77. Opere pubbliche (programmi 0.6.3., 1.1.1. e 2.3.8.) 1. La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 15.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, cosi' come rideterminata con l'art. 52, comma secondo, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene modificata in lire 5.000 milioni per l'anno 1988 e lire 10.000 milioni per l'anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del cap. 1680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 2. La spesa di lire 6.000 milioni, rideterminata per l'anno 1988 con l'art. 52, comma quarto, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, fermo restando il relativo onere a carico del cap. 2624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 3. La spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1988, autorizzata con l'art. 32, comma terzo, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del cap. 6232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.