Art. 77.
         Opere pubbliche (programmi 0.6.3., 1.1.1. e 2.3.8.)
 
   1.  La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 15.000
milioni per gli anni 1988 e 1989, cosi' come rideterminata con l'art.
52, comma secondo, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene
modificata in lire 5.000  milioni  per  l'anno  1988  e  lire  10.000
milioni  per  l'anno  1989, fermo restando il relativo onere a carico
del cap. 1680 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   2.  La  spesa di lire 6.000 milioni, rideterminata per l'anno 1988
con l'art. 52, comma quarto, della legge regionale 28  gennaio  1987,
n.  3,  viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno
degli anni 1988 e 1989, fermo restando il relativo onere a carico del
cap.  2624  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   3. La spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1988, autorizzata con
l'art. 32, comma terzo, della legge regionale 30 gennaio 1986, n.  5,
viene  suddivisa  in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli
anni 1988 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del  cap.
6232  dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.