Art. 78. Infrastrutture di trasporto (programmi 1.3.1. e 1.3.2.) 1. La spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1989, autorizzata con l'art. 48, comma primo, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, viene suddivisa in lire 4.000 milioni per l'anno 1989 e lire 2.000 milioni per l'anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del cap. 3413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990. 2. La spesa di lire 3.500 milioni, autorizzata per l'anno 1989 con l'art. 41, comma secondo, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1989 e lire 500 milioni per l'anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del cap. 3490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1989. 3. La spesa di lire 4.000 milioni, autorizzata per l'anno 1988 con l'art. 40, comma quarto, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, si intende autorizzata per l'anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del cap. 3496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990. 4. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1988, autorizzata con l'articolo 40, comma quarto, lettera c), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, si intende autorizzata per l'anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del cap. 3497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990. 5. La spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1989, autorizzata con l'art. 40, comma quarto, lettera b), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del cap. 3506 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.