Art. 78.
       Infrastrutture di trasporto (programmi 1.3.1. e 1.3.2.)
 
   1. La spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1989, autorizzata con
l'art. 48, comma primo, della legge regionale 14 agosto 1987, n.  22,
viene  suddivisa  in  lire 4.000 milioni per l'anno 1989 e lire 2.000
milioni per l'anno 1990, fermo restando il relativo  onere  a  carico
del  cap.  3413  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990.
   2. La spesa di lire 3.500 milioni, autorizzata per l'anno 1989 con
l'art. 41, comma secondo, della legge regionale 14  agosto  1987,  n.
22,  viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1989
e lire 500 milioni per l'anno 1990, fermo restando il relativo  onere
a  carico  del  cap.  3490  dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 1988-1989.
   3. La spesa di lire 4.000 milioni, autorizzata per l'anno 1988 con
l'art. 40, comma quarto, lettera a), della legge regionale 14  agosto
1987,  n.  22, si intende autorizzata per l'anno 1990, fermo restando
il relativo onere a carico del cap. 3496 dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
   4. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1988, autorizzata con
l'articolo 40, comma quarto, lettera c),  della  legge  regionale  14
agosto  1987,  n.  22,  si intende autorizzata per l'anno 1990, fermo
restando il relativo onere a carico del  cap.  3497  dello  stato  di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
1988-1990.
   5. La spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1989, autorizzata con
l'art. 40, comma quarto, lettera b), della legge regionale 14  agosto
1987,  n.  22,  viene  suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per
ciascuno degli anni 1989 e 1990, fermo restando il relativo  onere  a
carico  del  cap.  3506  dello  stato  di  previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.