Art. 79.
                 Opere di bonifica (programma 3.1.1.)
 
   1.  La spesa complessiva di lire 11.500 milioni, rideterminata per
gli anni 1988 e 1989 dall'art. 54, comma terzo, della legge regionale
28  gennaio  1987,  n.  3, viene modificata in lire 1.000 milioni per
l'anno 1988, lire 3.000 milioni per l'anno 1989 e lire 7.500  milioni
per  l'anno  1990, fermo restando il relativo onere a carico del cap.
7046 dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale
per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   2.  La  spesa di lire 5.000 milioni, rideterminata per l'anno 1988
dall'art. 48, comma secondo, della legge regionale 30  gennaio  1986,
n.  5,  viene  suddivisa  in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno
1988 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli  anni  1989  e  1990,
fermo  restando  il relativo onere a carico del cap. 7047 dello stato
di previsione della spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
1988-1990.