Art. 79. Opere di bonifica (programma 3.1.1.) 1. La spesa complessiva di lire 11.500 milioni, rideterminata per gli anni 1988 e 1989 dall'art. 54, comma terzo, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene modificata in lire 1.000 milioni per l'anno 1988, lire 3.000 milioni per l'anno 1989 e lire 7.500 milioni per l'anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del cap. 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 2. La spesa di lire 5.000 milioni, rideterminata per l'anno 1988 dall'art. 48, comma secondo, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1988 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del cap. 7047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.