Art. 8.
           Tutela delle risorse idriche (programma 1.2.1.)
 
   1.  Per  le finalita' previste dagli articoli 6, comma primo, e 11
della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, e' autorizzata la  spesa
di lire 400 milioni per l'anno 1990.
   2.  Il  predetto  onere di lire 400 milioni fa carico al cap. 2752
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990.