Art. 8. Tutela delle risorse idriche (programma 1.2.1.) 1. Per le finalita' previste dagli articoli 6, comma primo, e 11 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, e' autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1990. 2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al cap. 2752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.