Art. 80.
         Interventi vari (programmi 1.4.1., 2.1.3. e 3.5.2.)
 
   1.  La  spesa complessiva di lire 900 milioni per gli anni 1988 al
1990, autorizzata con l'art. 24 della legge regionale 25 agosto 1986,
n. 38, viene revocata.
   2.  La  spesa  complessiva  di  lire  3.250  milioni, suddivisa in
ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992,
autorizzata  con  l'art.  52,  comma  quinto, della legge regionale 8
luglio 1987, n. 19, viene ridotta di complessive lire 3.050  milioni,
suddivisa  in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal
1988 al 1990 e di lire 550 milioni per ciascuno  degli  anni  1991  e
1992.
   3.  La spesa complessiva di lire 13.000 milioni, rideterminata per
gli anni 1988  e  1989  con  l'art.  55,  comma  primo,  della  legge
regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene revocata.
   4.   La  spesa  di  lire  1.000  milioni  per  l'anno  1988,  come
rideterminata con l'art. 57, comma primo, della  legge  regionale  28
gennaio 1987, n. 3, viene revocata.
   5. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1989, autorizzata con
l'art. 40, comma settimo, della legge regionale 28 gennaio  1987,  n.
3,  viene  ridotta  di lire 1.500 milioni, fermo restando il relativo
onere a carico del cap. 8927 dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.