Art. 80. Interventi vari (programmi 1.4.1., 2.1.3. e 3.5.2.) 1. La spesa complessiva di lire 900 milioni per gli anni 1988 al 1990, autorizzata con l'art. 24 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, viene revocata. 2. La spesa complessiva di lire 3.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992, autorizzata con l'art. 52, comma quinto, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, viene ridotta di complessive lire 3.050 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 e di lire 550 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992. 3. La spesa complessiva di lire 13.000 milioni, rideterminata per gli anni 1988 e 1989 con l'art. 55, comma primo, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene revocata. 4. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1988, come rideterminata con l'art. 57, comma primo, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene revocata. 5. La spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1989, autorizzata con l'art. 40, comma settimo, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene ridotta di lire 1.500 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del cap. 8927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.