Art. 81.
         Opere pubbliche (programmi 1.2.2., 1.2.4. e 1.6.1.)
 
   1.  Le sottospecificate autorizzazioni di spesa, da finanziare con
contrazione di mutui ai sensi dell'art. 19 della legge  regionale  20
gennaio  1982, n. 10, vengono revocate per gli importi sottoindicati:
     a) lire 10.000 milioni per l'anno 1988, autorizzati con l'art. 3
della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 14.000  milioni
per  l'anno 1989, autorizzati con l'art. 1, comma secondo della legge
regionale 26 ottobre 1987, n. 34;
     b)  lire 10.000 milioni autorizzati per l'anno 1988 con l'art. 5
della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 10.000  milioni
autorizzati  per  l'anno  1989  con l'art. 6 della legge regionale 28
gennaio 1987, n. 3;
     c)  lire 5.000 milioni, autorizzati per l'anno 1988 con l'art. 2
della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 10.000 milioni,
autorizzati  per  l'anno 1989 con l'art. 8, comma quarto, della legge
regionale 28 gennaio 1987, n. 3.