Art. 81. Opere pubbliche (programmi 1.2.2., 1.2.4. e 1.6.1.) 1. Le sottospecificate autorizzazioni di spesa, da finanziare con contrazione di mutui ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, vengono revocate per gli importi sottoindicati: a) lire 10.000 milioni per l'anno 1988, autorizzati con l'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 14.000 milioni per l'anno 1989, autorizzati con l'art. 1, comma secondo della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34; b) lire 10.000 milioni autorizzati per l'anno 1988 con l'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 10.000 milioni autorizzati per l'anno 1989 con l'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3; c) lire 5.000 milioni, autorizzati per l'anno 1988 con l'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 10.000 milioni, autorizzati per l'anno 1989 con l'art. 8, comma quarto, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3.