Art. 82. Infrastrutture di trasporto (programmi 1.3.1. e 1.3.2.) 1. Le sottospecificate autorizzazioni di spesa, da finanziare con contrazione di mutui ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, vengono revocate per gli importi sottoindicati: a) lire 10.000 milioni, autorizzati per gli anni 1988 e 1989 con l'art. 53, comma secondo, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3; b) lire 13.000 milioni, come rideterminati per gli anni 1988 e 1989 con l'art. 53, comma terzo, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, e lire 10.000 milioni per l'anno 1989, autorizzati con l'art. 40, comma quarto, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.