Art. 82.
       Infrastrutture di trasporto (programmi 1.3.1. e 1.3.2.)
 
   1.  Le sottospecificate autorizzazioni di spesa, da finanziare con
contrazione di mutui ai sensi dell'art. 19 della legge  regionale  20
gennaio  1982, n. 10, vengono revocate per gli importi sottoindicati:
     a) lire 10.000 milioni, autorizzati per gli anni 1988 e 1989 con
l'art. 53, comma secondo, della legge regionale 28 gennaio  1987,  n.
3;
     b)  lire  13.000 milioni, come rideterminati per gli anni 1988 e
1989 con l'art. 53, comma terzo, della  legge  regionale  28  gennaio
1987,  n.  3,  e lire 10.000 milioni per l'anno 1989, autorizzati con
l'art. 40, comma quarto, lettera a), della legge regionale 14  agosto
1987, n. 22.