Art. 83.
                         Contributo regionale
              sulle operazioni di locazione finanziaria
 
   1. La percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma secondo,
della legge  regionale  6  dicembre  1976,  n.  63,  come  modificata
dall'art.  1  della  legge  regionale  18 dicembre 1985, n. 52, viene
rideterminata nella misura del 20 per cento.
   2.  La  percentuale  del  contributo di cui all'art. 7 della legge
regionale 28 aprile 1978, n. 30, come modificato  dall'art.  9  della
legge  regionale  13  dicembre 1985, n. 48, viene rideterminato nella
misura del 20 per cento.
   3.  La  percentuale di contributo di cui all'art. 5, comma quarto,
della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, viene rideterminato nella
misura del 20 per cento.
   4.  Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai
contributi per i quali sia gia' stato emesso il relativo  decreto  di
concessione prima dell'entrata in vigore della presente legge.