Art. 83. Contributo regionale sulle operazioni di locazione finanziaria 1. La percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma secondo, della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificata dall'art. 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, viene rideterminata nella misura del 20 per cento. 2. La percentuale del contributo di cui all'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, come modificato dall'art. 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, viene rideterminato nella misura del 20 per cento. 3. La percentuale di contributo di cui all'art. 5, comma quarto, della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, viene rideterminato nella misura del 20 per cento. 4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai contributi per i quali sia gia' stato emesso il relativo decreto di concessione prima dell'entrata in vigore della presente legge.