Art. 85. Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 e dell'art. 22 della legge regionale 11 agosto 1986 n. 33 1. A fronte dei finanziamenti straordinari disposti, a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, con l'art. 10 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, e con l'art. 22 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, per l'acquisizione di terreni suscettibili di nuove iniziative industriali, resta fermo l'obbligo da parte del Consorzio medesimo di rimborsare all'amministrazione regionale senza alcuna maggioranza per interessi, l'intera somma complessivamente introitata. 2. Il rimborso avra' luogo mediante versamenti, d'importo pari agli introiti via via conseguiti dal consorzio con la cessione dei terreni di cui al comma primo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla riscossione del prezzo di vendita.