Art. 85.
 
   Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 30
            gennaio 1986, n. 5 e dell'art. 22 della legge
                    regionale 11 agosto 1986 n. 33
 
   1.  A fronte dei finanziamenti straordinari disposti, a favore del
Consorzio per lo sviluppo industriale  della  zona  dell'Aussa-Corno,
con  l'art.  10  della  legge  regionale 30 gennaio 1986, n. 5, e con
l'art.  22  della  legge  regionale  11  agosto  1986,  n.  33,   per
l'acquisizione   di   terreni   suscettibili   di   nuove  iniziative
industriali, resta fermo l'obbligo da parte del Consorzio medesimo di
rimborsare all'amministrazione regionale senza alcuna maggioranza per
interessi, l'intera somma complessivamente introitata.
   2.  Il  rimborso  avra'  luogo mediante versamenti, d'importo pari
agli introiti via via conseguiti dal consorzio con  la  cessione  dei
terreni  di  cui  al  comma primo, da effettuarsi entro trenta giorni
dalla riscossione del prezzo di vendita.