Art. 86.
                Interpretazione autentica dell'art. 5
            della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77
 
   1.  In via d'interpretazione autentica si precisa che la locuzione
"dispone liberamente  e  direttamente",  di  cui  all'art.  5,  comma
secondo, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, va intesa nel
senso che l'organismo cooperativo potra' disporre del fondo "a  tempo
indeterminato"  con  l'obbligo  di  restituzione  solo  nei  casi  di
scioglimento previsti dalla  vigente  legislazione  e  dallo  statuto
sociale.