Art. 86. Interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77 1. In via d'interpretazione autentica si precisa che la locuzione "dispone liberamente e direttamente", di cui all'art. 5, comma secondo, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, va intesa nel senso che l'organismo cooperativo potra' disporre del fondo "a tempo indeterminato" con l'obbligo di restituzione solo nei casi di scioglimento previsti dalla vigente legislazione e dallo statuto sociale.