Art. 87.
                  Limite di spesa di cui all'art. 3
            della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57
 
   1.  E'  elevato  a  75  milioni  di  lire,  IVA esclusa, il limite
previsto dall'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1971,  n.  57,
successivamente  modificato  dall'art.  2  della  legge  regionale 23
dicembre 1980, n. 75, e dall'art. 45 della legge regionale 19  giugno
1985, n. 25.