Art. 87. Limite di spesa di cui all'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 1. E' elevato a 75 milioni di lire, IVA esclusa, il limite previsto dall'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, successivamente modificato dall'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 75, e dall'art. 45 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25.