Art. 88. Integrazione della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 5 1. Nel testo dell'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 5, viene aggiunta la locuzione "compresa la realizzazione di infrastrutture destinate a favorire l'accesso agli immobili suddetti". 2. Conseguentemente, nella denominazione del cap. 6066 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene aggiunta la locuzione "nonche' alla realizzazione di infrastrutture destinate a favorire l'accesso agli immobili suddetti".