Art. 88.
       Integrazione della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 5
 
   1. Nel testo dell'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n.
5,  viene  aggiunta  la  locuzione  "compresa  la  realizzazione   di
infrastrutture   destinate   a   favorire   l'accesso  agli  immobili
suddetti".
   2. Conseguentemente, nella denominazione del cap. 6066 dello stato
di previsione della spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene aggiunta la locuzione
"nonche' alla realizzazione di infrastrutture  destinate  a  favorire
l'accesso agli immobili suddetti".