Art. 9.
              Acquedotti e fognature (programma 1.2.2.)
 
   1.  Per le finalita' previste dall'art. 3 della legge regionale 29
dicembre 1976, n. 68, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'
autorizzato,  nell'anno  1988,  il  limite  d'impegno  di  lire 2.000
milioni.
   2.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
   3.  L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990,  fa  carico  al
cap.  2814  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
   5.  Per le finalita' perviste dall'art. 3 della legge regionale 27
dicembre 1986, n. 60, e' autorizzata la spesa di lire  5.000  milioni
per l'anno 1990.
   6.  Il  predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo
2808 dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale
per gli anni 1988-1990.
   7.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a finanziare la
progettazione, la  realizzazione  ed  il  completamento  delle  opere
acquedottistiche    necessarie    ad    assicurare    l'alimentazione
idropotabile  nella  zona  del  Friuli  centrale.  A  tal   fine   e'
autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1990.
   8.  Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al cap. 2826
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990.