Art. 9. Acquedotti e fognature (programma 1.2.2.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzato, nell'anno 1988, il limite d'impegno di lire 2.000 milioni. 2. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007. 3. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al cap. 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi. 5. Per le finalita' perviste dall'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1990. 6. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990. 7. L'amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare la progettazione, la realizzazione ed il completamento delle opere acquedottistiche necessarie ad assicurare l'alimentazione idropotabile nella zona del Friuli centrale. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1990. 8. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al cap. 2826 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.