(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 4 dell'8 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18 e' sostituito dal seguente: "Per l'assolvimento delle funzioni dei gruppi consiliari la regione Puglia assegna, all'inizio di ogni anno, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del bilancio del consiglio regionale: a) una quota di: L. 1.350.000 ai gruppi comprendenti un consigliere; L. 2.300.000 ai gruppi comprendenti fino a nove consiglieri; L. 3.700.000 ai gruppi comprendenti oltre nove consiglieri; b) una quota fissa di L. 275.000 per ogni consigliere componente il gruppo; c) per le spese relative all'aggiornamento: L. 250.000 ai gruppi comprendenti un consigliere; L. 800.000 ai gruppi comprendenti fino a nove consiglieri; L. 2.000.000 ai gruppi comprendenti oltre nove consiglieri.