Art. 2. Norma finanziaria Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, con decorrenza gennaio 1987, ammontante a complessive L. 117.000.000, si fa fronte mediante la seguente variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 1987: (Omissis). Per gli esercizi successivi si provvedera' in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, addi' 30 dicembre 1987 FITTO