Art. 2.
                          Norma finanziaria
 
   Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge,
con decorrenza gennaio 1987, ammontante a complessive L. 117.000.000,
si  fa  fronte  mediante  la  seguente  variazione  di  bilancio  per
l'esercizio finanziario 1987:
  (Omissis).
   Per gli esercizi successivi si provvedera' in sede di approvazione
dei corrispondenti bilanci di previsione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, addi' 30 dicembre 1987
 
                                FITTO