(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 4 dell'8 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La ricongiunzione dei periodi assicurativi, ivi compresi quelli figurativi, riscattati o in corso di riscatto presso l'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, del personale inquadrato con legge regionale 3 aprile 1984, n. 16 (inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349; 23 dicembre 1978, n. 833 e del personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 e delle leggi nn. 641/78 e 642/72), per i quali non opera il disposto dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, avviene senza oneri a carico del personale interessato.