Art. 2.
 
   Le disposizioni di cui alla presente legge sono altresi' estese al
personale trasferito alla regione Puglia in osservanza degli articoli
13  e 18 - ultimo comma - del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1972, n. 1036, inquadrato con legge  regionale  7  giugno
1975, n. 52, al personale di cui alle leggi regionali 29 agosto 1979,
n. 55, 12 dicembre 1979, n. 76, 20 giugno 1980, n. 71, 25 marzo 1974,
n.  18  - art. 87, al personale inquadrato nel ruolo regionale dal 1
aprile 1972, proveniente dallo Stato, che ha prestato servizio  senza
soluzione  di continuita presso la sezione speciale riforma fondiaria
in Puglia, Lucania e Molise (ora Ente regionale di sviluppo  agricolo
della Puglia - ERSAP) prima del servizio reso allo Stato e a tutto il
personale  proveniente  dallo  Stato,  che  abbia  prestato  servizio
precedente  in  enti  diversi ed abbia ottenuto il riconooscimento di
questo  da  parte  della  regione  Puglia   ai   fini   del   calcolo
dell'anzianita' di servizio e della retribuzione.
   Tale   beneficio   si   estende  ai  lavoratori  per  i  quali  la
ricongiunzione  parzialmente  onerosa  sia  stata  gia'  concessa  ed
accettata  dagli  interessati  alla  data  di entrata in vigore della
presente legge.