Art. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono altresi' estese al personale trasferito alla regione Puglia in osservanza degli articoli 13 e 18 - ultimo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, inquadrato con legge regionale 7 giugno 1975, n. 52, al personale di cui alle leggi regionali 29 agosto 1979, n. 55, 12 dicembre 1979, n. 76, 20 giugno 1980, n. 71, 25 marzo 1974, n. 18 - art. 87, al personale inquadrato nel ruolo regionale dal 1 aprile 1972, proveniente dallo Stato, che ha prestato servizio senza soluzione di continuita presso la sezione speciale riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise (ora Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - ERSAP) prima del servizio reso allo Stato e a tutto il personale proveniente dallo Stato, che abbia prestato servizio precedente in enti diversi ed abbia ottenuto il riconooscimento di questo da parte della regione Puglia ai fini del calcolo dell'anzianita' di servizio e della retribuzione. Tale beneficio si estende ai lavoratori per i quali la ricongiunzione parzialmente onerosa sia stata gia' concessa ed accettata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge.