Art. 4. Agli oneri rivenienti dalla applicazione della presente legge, valutabili preventivamente in L. 1.000.000.000, si fa fronte con lo stanziamento gia' previsto al cap. 0003020 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987, approvato dal consiglio regionale con delibera n. 402 del 20-22 dicembre 1986. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, addi' 30 dicembre 1987 FITTO