Art. 4.
 
   Agli  oneri  rivenienti  dalla  applicazione della presente legge,
valutabili preventivamente in L. 1.000.000.000, si fa fronte  con  lo
stanziamento gia' previsto al cap. 0003020 del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 1987, approvato dal  consiglio  regionale
con delibera n. 402 del 20-22 dicembre 1986.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, addi' 30 dicembre 1987
 
                                FITTO