(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 14
                         del 25 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  8 della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, e' abrogato
e sostituito dal seguente:
   "La   Regione   determina,   secondo   gli  accordi  nazionali,  e
corrisponde  le  rette   alle   istituzioni   riabilitative   private
convenzionate,  fino  all'approvazione  della  normativa  prevista al
terzo comma del precedente art. 6.
   Le  prestazioni  protesiche  ed  ortopediche  concedibili ai sensi
dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983,  n.
463,  convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.
638, disciplinate dal decreto del  Ministro  della  sanita'  2  marzo
1984,  ed  autorizzate  dalla  Unita'  sanitaria  locale di residenza
dell'avente diritto a partire dal 1 gennaio 1988, sono  poste  dalla
stessa  data  a  carico  del bilancio della medesima Unita' sanitaria
locale".