(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 14 del 25 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, e' abrogato e sostituito dal seguente: "La Regione determina, secondo gli accordi nazionali, e corrisponde le rette alle istituzioni riabilitative private convenzionate, fino all'approvazione della normativa prevista al terzo comma del precedente art. 6. Le prestazioni protesiche ed ortopediche concedibili ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, disciplinate dal decreto del Ministro della sanita' 2 marzo 1984, ed autorizzate dalla Unita' sanitaria locale di residenza dell'avente diritto a partire dal 1 gennaio 1988, sono poste dalla stessa data a carico del bilancio della medesima Unita' sanitaria locale".