Art. 2. A partire dall'esercizio finanziario 1988 la spesa relativa alle prestazioni protesiche ed ortopediche sara' attribuita alle Unita' sanitarie locali in sede di assegnazione del Fondo sanitario regionale, con il criterio proporzionale alla popolazione residente, con imputazione al capitolo "Finanziamento della spesa sanitaria alle Unita' sanitarie locali - Legge n. 833/978" del bilancio regionale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, addi' 17 gennaio 1988 FITTO