Art. 2.
 
   A  partire  dall'esercizio finanziario 1988 la spesa relativa alle
prestazioni protesiche ed ortopediche sara'  attribuita  alle  Unita'
sanitarie   locali  in  sede  di  assegnazione  del  Fondo  sanitario
regionale, con il criterio proporzionale alla popolazione  residente,
con imputazione al capitolo "Finanziamento della spesa sanitaria alle
Unita' sanitarie locali - Legge n. 833/978" del bilancio regionale.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, addi' 17 gennaio 1988
 
                                FITTO