Art. 10. Sono istituiti: a) l'albo provinciale delle imprese artigiane al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e che svolgono la loro attivita' nell'ambito della provincia; b) la sezione separata dell'albo provinciale delle imprese artigiane alla quale sono iscritti a domanda i consorzi e le societa' consortili, che abbiano sede legale nel territorio della provincia, costituiti esclusivamente tra imprese artigiane. Le imprese gia' iscritte nell'albo di cui all'art. 9 della legge 25 agosto 1956, n. 860, sono di diritto iscritte nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al primo comma, lettera a), all'atto dell'entrata in vigore della presente legge senza alcuna altra formalita'. Le imprese che svolgono la loro attivita' in settori dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'art. 4, lettera c), della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono anche riportate in apposito elenco a cura della commissione provinciale. La giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'artigianato e su proposta del competente assessore, definisce l'organizzazione interna dell'albo ai fini della classificazione economica e giuridica delle imprese, dei consorzi e delle societa' consortili ed impartisce direttive in merito alla tenuta e gestione dell'albo medesimo e della sua separata sezione nonche' in merito al coordinamento ed allo svolgimento delle attivita' di documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attivita' artigianali regionali.