Art. 10.
 
   Sono istituiti:
     a)  l'albo  provinciale  delle  imprese  artigiane al quale sono
tenute ad iscriversi tutte le imprese che hanno i  requisiti  di  cui
agli  articoli  2,  3  e  4  della legge 8 agosto 1985, n. 443, e che
svolgono la loro attivita' nell'ambito della provincia;
     b)  la  sezione  separata  dell'albo  provinciale  delle imprese
artigiane alla quale sono iscritti a domanda i consorzi e le societa'
consortili,  che  abbiano sede legale nel territorio della provincia,
costituiti esclusivamente tra imprese artigiane.
   Le  imprese  gia' iscritte nell'albo di cui all'art. 9 della legge
25  agosto  1956,  n.  860,  sono  di  diritto   iscritte   nell'albo
provinciale  delle  imprese  artigiane di cui al primo comma, lettera
a), all'atto dell'entrata in vigore della presente legge senza alcuna
altra formalita'.
   Le   imprese   che   svolgono   la   loro   attivita'  in  settori
dell'artigianato  artistico,  tradizionale  e  dell'abbigliamento  su
misura  di  cui all'art. 4, lettera c), della legge 8 agosto 1985, n.
443, sono anche riportate in apposito elenco a cura della commissione
provinciale.
   La   giunta   regionale,  sentita  la  commissione  regionale  per
l'artigianato e  su  proposta  del  competente  assessore,  definisce
l'organizzazione  interna  dell'albo  ai  fini  della classificazione
economica e giuridica delle imprese, dei consorzi  e  delle  societa'
consortili  ed  impartisce direttive in merito alla tenuta e gestione
dell'albo medesimo e della sua separata sezione nonche' in merito  al
coordinamento  ed allo svolgimento delle attivita' di documentazione,
indagine  e  rilevazione  statistica  delle   attivita'   artigianali
regionali.